Il CAAF calcolerà versamenti ICI e, se necessario, compilerà la relativa dichiarazione
I contribuenti proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’ ICI, imposta comunale sugli immobili, (istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992).
All'imposta sono escluse le cosiddette "abitazioni principali e pertinenze"
Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere risolta in due soluzioni, la prima rata entro il 16 giugno 2011 e la seconda entro il 16 dicembre 2011.
La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel quale è ubicato l'immobile ogni qualvolta si verifichi una variazione riguardo alla consistenza del patrimonio immobiliare o alle riduzioni e detrazioni spettanti.